Il Preposto alla sicurezza è una delle figure centrali del sistema di prevenzione aziendale. È il soggetto che, nell’organizzazione concreta del lavoro, sovrintende all’attività lavorativa e vigila sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.
Negli ultimi anni il ruolo del Preposto è stato significativamente rafforzato, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di vigilanza, intervento e segnalazione.
Anche la sua formazione è stata ridefinita dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
Chi è il Preposto secondo il D.Lgs. 81/2008?
La definizione di Preposto è contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008.
In termini pratici, il Preposto è la persona che, in ragione delle proprie competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il Preposto rappresenta quindi una figura operativa di riferimento per la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative.
A seconda dell’organizzazione aziendale, possono svolgere concretamente funzioni di Preposto, ad esempio, un caposquadra, caporeparto, responsabile di turno, responsabile di cantiere o altro soggetto che sovrintende al lavoro di altri lavoratori.
Ciò che conta, tuttavia, non è semplicemente il nome attribuito alla mansione, ma le funzioni effettivamente esercitate.
Quando è obbligatorio individuare il Preposto?
Questo è uno degli aspetti più importanti.
L’art. 18, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. 81/2008 prevede, tra gli obblighi del Datore di Lavoro e dei dirigenti, quello di individuare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza previste dall’art. 19.
Pertanto, non è corretto affermare che il Preposto sia necessario soltanto nelle aziende di grandi dimensioni o soltanto al superamento di un determinato numero di dipendenti: la norma non stabilisce una soglia numerica generale di lavoratori oltre la quale scatta l’obbligo.
La necessità deve essere letta in relazione alla concreta organizzazione dell’attività lavorativa e all’esercizio delle funzioni di sovrintendenza e vigilanza.
Sul tema si è espressa espressamente anche la Commissione per gli interpelli con l’Interpello n. 5/2023. La Commissione ha evidenziato la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del Preposto e ha ritenuto che, salvo casi particolari, debba essere individuata tale figura; nelle realtà molto semplici, l’eventuale coincidenza con il Datore di Lavoro è stata ricondotta a situazioni in cui quest’ultimo sovrintenda direttamente all’attività esercitando concretamente i relativi poteri gerarchico-funzionali.
Esempio pratico
In un reparto produttivo nel quale opera una squadra di lavoratori coordinata da un caposquadra che impartisce indicazioni operative, controlla l’attività e interviene durante il lavoro, la funzione di Preposto è chiaramente rilevante.
Lo stesso principio può riguardare cantieri, magazzini, officine, reparti produttivi, attività di manutenzione, logistica e, più in generale, organizzazioni nelle quali una persona sovrintende concretamente all’attività di altri lavoratori.
La valutazione deve comunque essere effettuata sulla reale organizzazione aziendale e non semplicemente sulla denominazione delle mansioni.
Cosa deve fare concretamente il Preposto?
Gli obblighi del Preposto sono disciplinati principalmente dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008.
Il suo compito non consiste semplicemente nel “controllare i lavoratori”.
Il Preposto deve sovrintendere e vigilare affinché i lavoratori rispettino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, compreso il corretto utilizzo dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Deve inoltre verificare che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici.
Tra le sue funzioni rientrano inoltre gli obblighi connessi alla gestione delle emergenze, alla segnalazione delle condizioni di pericolo e alla vigilanza sull’applicazione delle misure di sicurezza.
Il Ministero del Lavoro richiama espressamente il rafforzamento del ruolo del Preposto e delle sue funzioni di vigilanza.
Cosa deve fare se un lavoratore non rispetta le regole di sicurezza?
Questo è uno dei compiti più delicati del Preposto.
Quando rileva un comportamento non conforme alle disposizioni impartite dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il Preposto deve intervenire per modificare il comportamento del lavoratore fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
Se il lavoratore non attua le disposizioni impartite o persiste nell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Il Preposto, quindi, non deve limitarsi a osservare o segnalare successivamente un comportamento pericoloso: deve esercitare concretamente la funzione di vigilanza attribuitagli.
Il Preposto può interrompere un’attività pericolosa?
Sì.
Quando il Preposto rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o condizioni di pericolo, deve intervenire secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008.
Quando necessario, deve interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Si tratta di un potere-dovere particolarmente importante, perché rende il Preposto una figura attiva nella prevenzione degli infortuni e non un semplice osservatore.
Attenzione al “Preposto di fatto”
Un altro aspetto importante riguarda il cosiddetto Preposto di fatto.
L’art. 299 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l’esercizio di fatto dei poteri direttivi.
Questo significa che le responsabilità connesse a determinate figure della sicurezza possono riguardare anche chi, pur senza una formale investitura, esercita concretamente i poteri giuridici riferibili a quella funzione.
Per questo motivo è importante che l’organigramma della sicurezza aziendale sia coerente con l’organizzazione reale.
Se una persona, nella pratica quotidiana, sovrintende stabilmente al lavoro di altri, impartisce indicazioni operative e ne controlla l’attività, la situazione deve essere attentamente valutata anche sotto il profilo della normativa sulla sicurezza.
Non basta una nomina soltanto formale
L’individuazione del Preposto deve essere coerente con la reale organizzazione del lavoro.
Non è sufficiente indicare formalmente il nome di un lavoratore se quella persona, nella pratica, non svolge funzioni di sovrintendenza e non dispone dei necessari poteri funzionali.
Allo stesso modo, non è opportuno lasciare che un lavoratore eserciti stabilmente funzioni riconducibili al Preposto senza che la situazione sia stata correttamente valutata, organizzata e accompagnata dalla formazione prevista.
L’azienda dovrebbe quindi verificare concretamente:
chi organizza il lavoro, chi impartisce indicazioni operative, chi sovrintende ai lavoratori e chi interviene in caso di comportamenti non sicuri.
Differenza tra Datore di Lavoro, dirigente e Preposto
Le tre figure hanno funzioni differenti.
Il Datore di Lavoro è il principale titolare degli obblighi di organizzazione e gestione della sicurezza e mantiene gli obblighi che la legge considera non delegabili.
Il dirigente attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa nell’ambito delle attribuzioni e competenze conferite.
Il Preposto, invece, opera più direttamente sulla concreta esecuzione delle attività, sovrintendendo al lavoro e verificando che le disposizioni di sicurezza siano effettivamente rispettate.
Il Preposto, pertanto, non sostituisce il Datore di Lavoro o il dirigente, ma svolge una propria funzione con specifici obblighi previsti dalla legge.
Individuazione e formazione sono due aspetti distinti
Una volta individuato il soggetto che deve svolgere le funzioni di Preposto, occorre verificare che possieda la formazione prevista dalla normativa.
Non è quindi sufficiente consegnare una lettera di individuazione: il soggetto deve essere adeguatamente formato per poter svolgere consapevolmente i compiti che gli vengono attribuiti.
La formazione del Preposto è aggiuntiva rispetto alla formazione prevista per i lavoratori.
Quanto dura il corso per Preposti?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede per la formazione iniziale dei Preposti una durata minima di 12 ore.
L’accesso al corso per Preposti avviene dopo aver frequentato la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.
Il percorso formativo approfondisce, tra gli altri aspetti, il ruolo e gli obblighi del Preposto, i rapporti con gli altri soggetti della prevenzione, le modalità di vigilanza e controllo, l’individuazione delle situazioni di rischio e le tecniche di comunicazione con i lavoratori.
Il corso per Preposti può essere svolto in videoconferenza?
Sì.
Il corso può essere svolto in presenza fisica oppure in videoconferenza sincrona (VCS).
La videoconferenza sincrona consente al docente e ai partecipanti di essere collegati contemporaneamente, garantendo l’interazione durante l’attività formativa.
L’e-learning non è invece ammesso per la formazione e l’aggiornamento dei Preposti. Questo punto è stato confermato anche nelle FAQ ufficiali pubblicate dal Ministero del Lavoro il 27 marzo 2026.
Ogni quanto deve essere aggiornato il Preposto?
L’aggiornamento della formazione del Preposto deve essere effettuato con cadenza biennale e ha una durata minima di 6 ore.
Pertanto:
Formazione iniziale Preposto: almeno 12 ore
Aggiornamento Preposto: almeno 6 ore ogni 2 anni
L’aggiornamento deve essere coerente con i compiti svolti e con il contesto nel quale il Preposto esercita le proprie funzioni.
Perché la formazione del Preposto è importante?
Il Preposto è una figura che opera direttamente sul luogo di lavoro e può trovarsi a dover intervenire immediatamente in presenza di comportamenti non sicuri o situazioni di pericolo.
Una formazione adeguata permette di comprendere non soltanto gli obblighi normativi, ma soprattutto come esercitare correttamente la vigilanza, come intervenire nei confronti dei lavoratori, come comunicare efficacemente e come gestire le situazioni di rischio.
La corretta individuazione e formazione dei Preposti rappresenta quindi un elemento essenziale dell’organizzazione della sicurezza aziendale.
Corso di Formazione per Preposti – 12 ore
Il nostro Corso di Formazione per Preposti – 12 ore viene svolto in videoconferenza sincrona, con docente in diretta e possibilità di interazione in tempo reale.
Il corso è rivolto ai lavoratori che devono svolgere la funzione di Preposto e che hanno già completato la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.
Durata: 12 ore
Modalità: Videoconferenza sincrona
Aggiornamento: almeno 6 ore ogni 2 anni
Normativa: D.Lgs. 81/2008, artt. 19 e 37 – Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI – 12 ORE (Videoconferenza sincrona)
Riferimenti normativi
I principali riferimenti sono il D.Lgs. 81/2008, in particolare gli artt. 2, 18, 19, 37 e 299, e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
Per l’interpretazione dell’obbligo di individuazione del Preposto è inoltre particolarmente rilevante l’Interpello n. 5/2023 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



