Videoterminalisti e sicurezza sul lavoro: la regola delle 20 ore settimanali, le pause, la sorveglianza sanitaria e la formazione secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. Le novità dell’Interpello n. 3/2026.
L’utilizzo di computer, monitor e altre attrezzature dotate di schermo è ormai diffuso in moltissime attività lavorative: uffici, studi professionali, attività commerciali, strutture sanitarie, reception, servizi di controllo e numerosi altri settori.
Tuttavia, non tutti i lavoratori che utilizzano un computer sono automaticamente considerati videoterminalisti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
La normativa stabilisce precisi criteri per individuare i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni specifiche del Titolo VII, prevedendo obblighi in materia di valutazione dei rischi, organizzazione delle postazioni, pause, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione.
Vediamo cosa prevede la legge e quali sono gli adempimenti per il datore di lavoro, anche alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e dell’Interpello n. 3/2026.
Chi è un videoterminalista secondo il D.Lgs. 81/2008?
L’articolo 173, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008 individua il lavoratore videoterminalista in colui che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.
Per individuare correttamente un videoterminalista occorre quindi considerare:
- l’utilizzo effettivo di attrezzature munite di videoterminale;
- il carattere sistematico o abituale dell’attività;
- il raggiungimento della soglia di 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dalla normativa.
Non è sufficiente, quindi, che un lavoratore abbia un computer sulla propria scrivania. Occorre valutare quanto tempo lo utilizzi effettivamente nello svolgimento delle proprie mansioni.
Esempio pratico: un impiegato che utilizza abitualmente il computer per 30 ore settimanali rientra normalmente nella definizione normativa. Un lavoratore che utilizza il computer soltanto per brevi operazioni occasionali potrebbe invece non raggiungere i requisiti previsti dall’articolo 173.
La verifica deve comunque essere effettuata considerando l’effettiva organizzazione del lavoro.
La normativa si applica soltanto a chi lavora in ufficio?
No.
La qualifica di videoterminalista non dipende dalla denominazione della mansione o dal settore produttivo.
Un lavoratore può rientrare nella definizione anche se opera in una reception, in una sala di controllo, in una struttura sanitaria o in un altro ambiente nel quale utilizza abitualmente schermi per svolgere la propria attività.
Questo principio è stato ribadito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’Interpello n. 3 del 24 settembre 2026.
Il chiarimento, relativo agli agenti di stazione della metropolitana di Napoli, conferma che la disciplina del Titolo VII trova applicazione quando ricorrono i presupposti dell’articolo 173, indipendentemente dalla tipologia dell’attività e dalla natura delle immagini visualizzate.
Pertanto, anche l’utilizzo abituale di monitor destinati alla visualizzazione di immagini di controllo può assumere rilevanza ai fini della disciplina sui videoterminali.
Resta necessario verificare il tempo di utilizzo e le caratteristiche effettive della mansione.
Quali attrezzature sono considerate videoterminali?
L’articolo 173 definisce il videoterminale come uno schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dalla tecnologia di visualizzazione utilizzata.
La disciplina può quindi riguardare, secondo le caratteristiche e le modalità d’impiego, computer fissi, notebook e altre attrezzature dotate di schermo.
Occorre però considerare le esclusioni previste dall’articolo 172, tra cui determinate attrezzature installate a bordo dei mezzi di trasporto, sistemi destinati prioritariamente all’utilizzo da parte del pubblico e registratori di cassa o attrezzature munite di piccoli dispositivi di visualizzazione necessari al loro utilizzo diretto.
La presenza di uno schermo, da sola, non è quindi sufficiente per applicare automaticamente il Titolo VII.
Quali rischi deve valutare il datore di lavoro?
L’articolo 174 del D.Lgs. 81/2008 richiede al datore di lavoro di analizzare le postazioni con particolare riferimento a tre aspetti:
- Vista e occhi: condizioni che possono favorire affaticamento visivo e disturbi oculari.
- Postura e affaticamento fisico o mentale: posizioni mantenute a lungo, movimenti ripetitivi, organizzazione e intensità del lavoro.
- Ergonomia e ambiente: caratteristiche di seduta, scrivania, schermo, illuminazione, riflessi, microclima e disposizione delle attrezzature.
Il datore di lavoro deve adottare misure appropriate per ridurre i rischi individuati e organizzare le postazioni in conformità ai requisiti applicabili dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008.
La valutazione deve essere riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), considerando le effettive condizioni di lavoro.
Attenzione: il mancato raggiungimento delle 20 ore settimanali non esonera automaticamente il datore di lavoro dall’obbligo generale di valutare i rischi connessi alle attrezzature e alle modalità di lavoro, ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008.
Le pause dei videoterminalisti sono obbligatorie?
Sì, per i lavoratori ai quali si applica il Titolo VII.
L’articolo 175 prevede il diritto all’interruzione dell’attività al videoterminale mediante pause oppure cambiamento di attività.
Le modalità sono stabilite prioritariamente dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
In assenza di specifiche disposizioni contrattuali, il lavoratore ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
È importante precisare che:
- l’interruzione può avvenire anche attraverso un cambiamento di attività che interrompa l’utilizzo del videoterminale;
- le pause non possono essere cumulate all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro;
- le pause previste dall’articolo 175 sono considerate parte integrante dell’orario di lavoro;
- il medico competente può individuare, nei casi previsti dalla legge, modalità e durate differenti delle interruzioni.
Non è quindi corretto affermare che ogni lavoratore che utilizza occasionalmente un computer abbia automaticamente diritto alla pausa prevista dall’articolo 175.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
L’articolo 176 stabilisce la sorveglianza sanitaria per i lavoratori rientranti nella disciplina del Titolo VII, con particolare attenzione ai rischi per la vista, gli occhi e l’apparato muscolo-scheletrico.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente secondo quanto previsto dall’articolo 41.
Salvo i casi particolari per i quali il medico competente stabilisca una diversa frequenza, le visite di controllo hanno periodicità:
Biennale: per i lavoratori giudicati idonei con prescrizioni o limitazioni e per quelli che hanno compiuto 50 anni.
Quinquennale: negli altri casi.
Il lavoratore può inoltre essere sottoposto a visita di controllo, secondo le condizioni previste dalla normativa, quando sospetti alterazioni della funzione visiva confermate dal medico competente.
Qualora gli accertamenti evidenzino la necessità di dispositivi speciali di correzione visiva per l’attività svolta, non sostituibili con normali dispositivi correttivi, il datore di lavoro deve fornirli a proprie spese nei casi previsti dall’articolo 176.
La formazione dei videoterminalisti è obbligatoria?
L’informazione e la formazione adeguate sui rischi da videoterminale sono obblighi previsti dall’articolo 177 del D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori interessati ricevano informazioni e formazione sulle misure applicabili alla postazione, sulle modalità di svolgimento dell’attività e sulla protezione degli occhi e della vista.
Questo obbligo deve essere coordinato con l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che disciplina i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La formazione generale e specifica dei lavoratori deve essere coerente con i rischi delle mansioni e con quelli individuati nella valutazione aziendale.
Corso di formazione sui rischi connessi all’utilizzo dei videoterminali (VDT) – 4 ore
Il corso è rivolto ai lavoratori che utilizzano videoterminali durante lo svolgimento della propria attività lavorativa e ha l’obiettivo di fornire conoscenze sui principali rischi per la salute e la sicurezza, con particolare riferimento all’affaticamento visivo, ai disturbi muscolo-scheletrici, alla postura e all’ergonomia delle postazioni.
Il datore di lavoro può prevedere tale percorso formativo, anche sulla base dei rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), per assicurare un’adeguata conoscenza delle misure di prevenzione e protezione.
Il corso costituisce un approfondimento formativo coerente con gli articoli 37 e 177 del D.Lgs. 81/2008 e può integrare la formazione sulla sicurezza dei lavoratori.
La durata di 4 ore rappresenta la scelta formativa del percorso proposto e non un obbligo minimo autonomo stabilito dalla normativa.
CORSO DI FORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI (VDT)
Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha aggiornato la disciplina dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per i lavoratori sono previsti, secondo le condizioni applicabili, una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica di durata minima pari a 4, 8 o 12 ore, in relazione alla classificazione e ai rischi dell’attività.
La formazione specifica deve essere rapportata ai rischi effettivi presenti e alle mansioni svolte.
I rischi connessi all’utilizzo dei videoterminali devono quindi essere affrontati in modo adeguato quando pertinenti all’attività lavorativa.
Il nuovo Accordo non modifica la soglia delle 20 ore settimanali prevista dall’articolo 173 e non introduce una nuova qualifica professionale di videoterminalista.
Quali documenti deve verificare il datore di lavoro?
Per gestire correttamente il rischio da videoterminale, è opportuno verificare che siano disponibili e aggiornati:
- DVR, con analisi dei rischi legati alle attrezzature e alle postazioni.
- Individuazione dei lavoratori interessati, sulla base delle mansioni e dell’effettivo tempo di utilizzo.
- Valutazione ergonomica delle postazioni, secondo i requisiti normativi applicabili.
- Organizzazione delle pause o dei cambi di attività, nel rispetto dell’articolo 175.
- Protocollo di sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità, ove applicabili, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- Documentazione relativa all’informazione e alla formazione, con contenuti coerenti con i rischi individuati.
Non tutti questi elementi richiedono necessariamente un documento autonomo: possono essere integrati nella documentazione aziendale già prevista, purché siano adeguatamente gestiti e verificabili.
Conclusioni
La corretta gestione dei videoterminalisti non consiste semplicemente nell’organizzare un corso o nel prevedere pause durante l’orario di lavoro.
Il datore di lavoro deve prima individuare i lavoratori che rientrano nella definizione normativa, valutare i rischi effettivi e adottare misure tecniche, organizzative, sanitarie e formative adeguate.
L’Interpello n. 3/2026 conferma inoltre che la disciplina non è riservata agli impiegati d’ufficio: ciò che conta è l’effettivo utilizzo sistematico o abituale del videoterminale secondo i requisiti di legge.
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Riferimenti normativi e istituzionali
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche: articoli 17, 28, 37 e Titolo VII, articoli 172–179.
- D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIV: requisiti minimi delle postazioni con videoterminali.
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato in G.U. n. 119 del 24 maggio 2025.
- Ministero del Lavoro, Commissione per gli interpelli, Interpello n. 3 del 24 settembre 2026.
Articolo aggiornato a ottobre 2026.



