Il DVR – Documento di Valutazione dei Rischi è uno dei principali documenti previsti dalla normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR rappresentano un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008.
Il DVR non deve essere considerato un semplice documento da conservare in azienda, ma uno strumento attraverso il quale vengono individuati i pericoli presenti nell’attività lavorativa, valutati i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e definite le relative misure di prevenzione e protezione.
QUANDO È OBBLIGATORIO IL DVR?
Il DVR deve essere predisposto quando l’attività rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e sono presenti lavoratori o soggetti ad essi equiparati.
L’obbligo non dipende esclusivamente dalle dimensioni dell’azienda o dal livello di rischio dell’attività.
Anche attività apparentemente semplici, come uffici, negozi, attività commerciali, studi e piccole imprese, possono essere soggette all’obbligo di valutazione dei rischi.
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’attività.
CHI DEVE FARE IL DVR?
La responsabilità della valutazione dei rischi e dell’elaborazione del DVR è del Datore di Lavoro.
Si tratta di un obbligo che il Datore di Lavoro non può delegare.
La valutazione viene effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, nei casi previsti, con il Medico Competente.
Deve inoltre essere preventivamente consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Il consulente e l’RSPP possono quindi fornire il necessario supporto tecnico per la valutazione e per la predisposizione del documento, ma la responsabilità dell’adempimento rimane in capo al Datore di Lavoro.
QUANDO DEVE ESSERE FATTO IL DVR?
La valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente.
Nel caso di costituzione di una nuova impresa, il Datore di Lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi ed elaborare il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Questo non significa che l’azienda possa lavorare per 90 giorni senza aver valutato i rischi.
La valutazione deve essere effettuata fin dall’inizio dell’attività e deve essere data immediata evidenza documentale degli adempimenti previsti dalla normativa.
COSA DEVE CONTENERE IL DVR?
Il DVR deve rappresentare la reale situazione dell’azienda e deve essere costruito sulla base degli ambienti di lavoro, delle attività svolte, delle attrezzature utilizzate e delle mansioni presenti.
Deve contenere, tra gli elementi previsti dalla normativa:
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- l’individuazione dei DPI necessari;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure necessarie per l’attuazione delle misure;
- l’indicazione dei soggetti aziendali coinvolti nella gestione della sicurezza;
- l’individuazione delle mansioni che espongono eventualmente i lavoratori a rischi specifici.
In funzione dell’attività possono inoltre essere necessarie specifiche valutazioni relative, ad esempio, a:
rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, stress lavoro-correlato, agenti biologici, atmosfere esplosive e altri rischi effettivamente presenti.
IL DVR HA UNA SCADENZA?
Il DVR non ha una scadenza annuale o una scadenza fissa uguale per tutte le aziende.
Deve però essere mantenuto aggiornato e deve essere rielaborato quando intervengono condizioni che possono modificare la valutazione dei rischi.
In particolare, la valutazione deve essere immediatamente rielaborata in occasione di:
- modifiche significative del processo produttivo;
- modifiche significative dell’organizzazione del lavoro;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi;
- necessità evidenziate dai risultati della sorveglianza sanitaria.
Nei casi previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008, il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni dalle rispettive causali, fermo restando l’aggiornamento immediato delle misure di prevenzione.
NUOVI MACCHINARI O NUOVE LAVORAZIONI: DEVO AGGIORNARE IL DVR?
Quando vengono introdotti nuovi macchinari, nuove attrezzature, sostanze chimiche, nuove lavorazioni o modifiche organizzative, è necessario verificare se tali cambiamenti incidono sui rischi presenti in azienda.
Se la modifica è significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata.
Per questo è importante che il DVR rispecchi sempre la situazione realmente presente sul luogo di lavoro.
UN DVR STANDARD SCARICATO DA INTERNET È SUFFICIENTE?
Un DVR generico non è sufficiente se non rappresenta concretamente l’attività aziendale.
La valutazione deve tenere conto delle caratteristiche effettive dell’impresa: ambienti, lavorazioni, mansioni, attrezzature, sostanze utilizzate, organizzazione del lavoro e rischi presenti.
Il documento deve inoltre essere coerente con le misure di prevenzione e protezione realmente adottate dall’azienda.
DVR, FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA SONO COLLEGATI
La valutazione dei rischi rappresenta il punto di partenza per numerosi altri adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Dalla valutazione possono derivare, ad esempio, la necessità di:
- formazione specifica dei lavoratori;
- addestramento;
- utilizzo di DPI;
- sorveglianza sanitaria, quando prevista;
- procedure di sicurezza;
- misure tecniche e organizzative;
- valutazioni specifiche;
- controlli e verifiche sulle attrezzature.
Il DVR non dovrebbe quindi essere un documento predisposto una volta e poi dimenticato, ma uno strumento operativo per la gestione della sicurezza aziendale.
PERCHÉ È IMPORTANTE IL SOPRALLUOGO IN AZIENDA?
Per effettuare una valutazione realmente aderente all’attività lavorativa è importante conoscere direttamente gli ambienti e le modalità operative dell’azienda.
Durante il sopralluogo possono essere verificati:
- ambienti e postazioni di lavoro;
- macchine e attrezzature;
- impianti;
- sostanze e prodotti utilizzati;
- modalità di svolgimento delle lavorazioni;
- dispositivi di protezione individuale;
- organizzazione delle mansioni;
- gestione delle emergenze;
- documentazione aziendale;
- misure di prevenzione e protezione già adottate.
Ogni azienda è diversa: il DVR deve essere specifico, coerente con la realtà aziendale e mantenuto aggiornato nel tempo.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in particolare artt. 17, 28 e 29.
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