La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è obbligatoria ed è uno degli adempimenti fondamentali a carico del Datore di Lavoro.

Il riferimento principale è l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, oggi applicato secondo quanto previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

Ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata rispetto alla propria attività, alla mansione svolta e ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Come è composta la formazione obbligatoria?

Il percorso iniziale del lavoratore è composto da due parti:

  • FORMAZIONE GENERALE – 4 ORE OBBLIGATORIO PER TUTTI I RISCHI

  • FORMAZIONE SPECIFICA – 4, 8 o 12 ORE

La durata della formazione specifica dipende dalla classe di rischio del settore di appartenenza e deve essere comunque adeguata ai rischi effettivamente individuati dalla valutazione dei rischi e alla mansione svolta dal lavoratore.

Formazione Generale – 4 ore

La Formazione Generale ha una durata minima di 4 ore ed è comune a tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore di appartenenza.

Il corso affronta i principi fondamentali della sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
  • organizzazione della prevenzione aziendale;
  • diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali;
  • organi di vigilanza, controllo e assistenza.

La Formazione Generale costituisce credito formativo permanente.

Formazione Specifica: Rischio Basso, Medio e Alto

Alla Formazione Generale si aggiunge la Formazione Specifica, che deve essere riferita ai rischi presenti nell’attività lavorativa, alla mansione e alle relative misure e procedure di prevenzione e protezione.

Le durate minime previste sono:

RISCHIO BASSO – 4 ORE

  • 4 ore Formazione Specifica

RISCHIO MEDIO – 8 ORE

  • 8 ore Formazione Specifica

RISCHIO ALTO – 12 ORE

  • 12 ore Formazione Specifica

Come si determina il livello di rischio?

La durata minima della formazione specifica fa riferimento alla classificazione dei settori contenuta nell’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni 2025, che individua le macrocategorie di rischio e le corrispondenze con i codici ATECO 2007.

Ma attenzione: non basta guardare il codice ATECO.

La formazione specifica deve essere costruita sulla base della valutazione dei rischi aziendale, considerando i rischi effettivamente presenti, la mansione svolta dal lavoratore e il contesto nel quale opera.

Il nuovo Accordo prevede inoltre una particolare condizione: i lavoratori che, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’azienda, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare il percorso individuato per il rischio basso. Resta comunque l’obbligo del Datore di Lavoro di garantire una formazione specifica coerente con i risultati della valutazione dei rischi.

La formazione deve essere aggiornata?

Sì.

Per i lavoratori è previsto un aggiornamento con periodicità quinquennale della durata minima di 6 ore.

L’aggiornamento non consiste nella semplice ripetizione del corso iniziale, ma deve riguardare novità, evoluzioni, approfondimenti e applicazioni pratiche in materia di salute e sicurezza.

Inoltre, la formazione deve essere integrata quando intervengono nuovi rischi, cambiamenti nelle mansioni, nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose o altre modifiche che incidano sui rischi ai quali il lavoratore è esposto.

Quando deve essere formato il lavoratore?

La formazione deve essere assicurata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, nonché nei casi previsti dalla normativa, come il trasferimento o cambiamento di mansione e l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.

La formazione deve svolgersi durante l’orario di lavoro e non può comportare costi a carico del lavoratore.

Attenzione: non basta possedere un attestato

Avere già frequentato un corso sulla sicurezza non significa automaticamente che il lavoratore sia correttamente formato per qualsiasi attività.

Il Datore di Lavoro deve verificare:

  • la formazione già effettuata;
  • gli attestati posseduti;
  • gli eventuali crediti formativi riconoscibili;
  • la classe di rischio applicabile;
  • la mansione effettivamente svolta;
  • i rischi individuati nel DVR – Documento di Valutazione dei Rischi;
  • la data dell’ultimo aggiornamento;
  • l’eventuale necessità di ulteriori corsi specifici o abilitazioni.

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Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 37 – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR.