Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una delle figure fondamentali del sistema di prevenzione aziendale previsto dal D.Lgs. 81/2008.

La normativa stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Ma chi è l’RLS? Chi lo elegge? E cosa succede quando i lavoratori non intendono eleggere un rappresentante interno?

Chi è l’RLS?

L’RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Rappresenta i lavoratori per tutto ciò che riguarda gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro e costituisce un importante punto di collegamento tra lavoratori, Datore di Lavoro e sistema aziendale di prevenzione.

La figura è disciplinata principalmente dagli artt. 47 e 50 del D.Lgs. 81/2008.

L’RLS è obbligatorio?

L’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

È però importante fare una distinzione.

Il Datore di Lavoro non nomina l’RLS e non può scegliere autonomamente quale lavoratore debba ricoprire questo ruolo.

L’elezione o designazione dell’RLS aziendale compete ai lavoratori.

Pertanto, ciò che deve essere garantito è il sistema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: qualora non venga eletto o designato un RLS aziendale, trovano applicazione le disposizioni relative al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Come viene eletto l’RLS?

Le modalità dipendono dalle dimensioni dell’azienda e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Aziende fino a 15 lavoratori

Di norma l’RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

In alternativa, la rappresentanza può essere esercitata a livello territoriale o di comparto secondo quanto previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.

Aziende con più di 15 lavoratori

L’RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda.

In assenza di rappresentanze sindacali, viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Quanti RLS devono esserci?

Salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva, il D.Lgs. 81/2008 stabilisce un numero minimo di:

  • 1 RLS nelle aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori;
  • 3 RLS da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 RLS oltre 1.000 lavoratori.

Cosa fa l’RLS?

L’RLS svolge un ruolo di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.

Tra le principali attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008:

  • accede ai luoghi di lavoro;
  • viene consultato sulla valutazione dei rischi;
  • viene consultato sulla programmazione della prevenzione aziendale;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
  • riceve una formazione specifica;
  • formula osservazioni e proposte in materia di prevenzione;
  • partecipa alla riunione periodica prevista dall’art. 35, quando applicabile;
  • può segnalare al Datore di Lavoro i rischi individuati durante la propria attività;
  • può ricorrere alle autorità competenti qualora ritenga inadeguate le misure di prevenzione e protezione adottate.

E se nessun lavoratore vuole fare l’RLS?

Questo è uno dei dubbi più frequenti nelle aziende.

I lavoratori non possono essere obbligati dal Datore di Lavoro ad assumere l’incarico di RLS.

Se, dopo essere stati informati della possibilità di eleggere il proprio rappresentante, i lavoratori decidono di non procedere all’elezione o designazione di un RLS interno, trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Il Datore di Lavoro non deve quindi scegliere autonomamente un lavoratore e nominarlo RLS.

È necessario fare un verbale?

È fortemente consigliato documentare formalmente la procedura effettuata.

Se i lavoratori vengono chiamati ad eleggere il proprio RLS, è opportuno predisporre un verbale dell’elezione, riportando l’esito della votazione.

Allo stesso modo, qualora i lavoratori decidano di non eleggere un RLS aziendale, è prudente redigere e conservare un verbale di mancata elezione/designazione, dal quale risulti che i lavoratori sono stati informati e che non hanno proceduto all’individuazione di un rappresentante interno.

Il verbale costituisce un’importante evidenza documentale della procedura svolta, ma non va confuso con un obbligo normativo autonomo di redigere uno specifico “verbale di rinuncia” previsto espressamente dall’art. 47.

Cosa succede dopo l’elezione?

Quando viene eletto o designato un nuovo RLS, il Datore di Lavoro deve provvedere alla comunicazione telematica del nominativo all’INAIL, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 81/2008.

Il rappresentante deve inoltre ricevere la formazione specifica prevista dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicabile.

RLS o RLST: attenzione a non confonderli

RLS = rappresentante eletto o designato nell’ambito aziendale.

RLST = rappresentante territoriale che esercita le funzioni dell’RLS nelle aziende o unità produttive del territorio o comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato un RLS.

La mancata elezione dell’RLS aziendale, quindi, non significa che l’azienda rimane priva della rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza.

Cosa deve verificare l’azienda?

Ogni azienda dovrebbe verificare:

  • se è stato eletto o designato un RLS;
  • se l’elezione è correttamente documentata;
  • se il nominativo è stato comunicato all’INAIL;
  • se l’RLS ha ricevuto la formazione prevista;
  • se la documentazione aziendale e il DVR riportano correttamente RLS o RLST;
  • in assenza di RLS interno, quale sia il sistema di rappresentanza territoriale applicabile.

Una gestione corretta dell’RLS non deve essere considerata un semplice adempimento formale: la rappresentanza dei lavoratori costituisce una parte integrante del sistema aziendale di prevenzione e sicurezza.

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Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 18, 28, 29, 35, 37, 47, 48 e 50.